Capita ormai a tutti di ricevere telefonate indesiderate a casa, a tutte le ore del giorno e della sera. Alcune sono assillanti, fastidiose, e non è sempre facile difendersi. Nei casi di chiamate commerciali molto aggressive, è possibile risolvere la questione con rimedi predisposti dalla legislazione vigente. Tuttavia, nella maggior parte delle situazioni, è pacifico che non si ritenga opportuno spendere il proprio tempo, o sottrarre energie, per affrontare l’argomento in sede legale o giudiziaria.

Cosa fare se, invece, si vuole porre fine a una serie ininterrotta di telefonate fastidiose?

Il Registro delle opposizioni: uno strumento per il cittadino

Uno strumento di tutela è costituito dal Registro delle opposizioni, introdotto nel 2010 e aggiornato parzialmente nel 2018; il documento contiene i nominativi di coloro che hanno chiaramente manifestato la volontà di non ricevere chiamate che abbiano oggetto marketing e proposte commerciali. In linea teorica gli operatori, prima di effettuare le telefonate per scopi promozionali, dovrebbero richiedere al Gestore di tale Registro gli elenchi aggiornati, in cui figurano i nominativi di cui è consentito trattare i dati personali per finalità di marketing.
Purtroppo, il Registro non ha, ad oggi, avuto un grosso seguito, benché costituisca, a tutti gli effetti, uno strumento di tutela a disposizione dei consumatori.
Va sottolineato, tuttavia, che non sempre tale mezzo di difesa, predisposto dalla legislazione nazionale, risulta efficace. In molti casi, infatti, sono state registrate delle vere e proprie violazioni di alcune disposizioni da parte di alcuni operatori.

Se le chiamate indesiderate continuano: come difendersi

Abbiamo visto, sinora, come ricorrere al Registro delle opposizioni non sia, spesso, un’arma abbastanza efficace per difendersi dalle telefonate moleste, ad opera di aziende che svolgono attività di marketing.
In quest’ottica, lo spirito delle nuove disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, contenute nel GDPR n. 679/2016, entrato in vigore il 25/05/2016 e ufficialmente adottato nel nostro Paese dal 25/05/2018, è stato principalmente quello di tutelare maggiormente la privacy degli individui.
La protezione dei dati personali è rafforzata dalla previsione della possibilità di chiedere la cancellazione, o anche una limitazione, del trattamento dei propri dati personali.
Inoltre, l’articolo 21 del Regolamento enuncia il diritto di opposizione, nell’eventualità di marketing diretto: il soggetto può esercitare il proprio diritto ad opporsi al trattamento dei suoi dati, anche nel caso in cui si verifichi una loro profilazione in via indiretta, purché questa risulti connessa all’attività di marketing oggetto dell’opposizione.
Tale diritto può essere esercitato in qualsiasi momento, e le sanzioni a carico di chi viola le disposizioni normative sono state rese più aspre dalla normativa.
Questo strumento legislativo è un’arma in più per difendersi dalle chiamate indesiderate e, in generale, dal trattamento illegittimo dei propri dati personali per finalità commerciali e di marketing.

Altri strumenti disponibili per tutelarsi: sono efficaci?

Analizzando le modalità che la legge mette a disposizione dei cittadini per la tutela dei propri dati, si ravvisa nel Codice del Consumo un altro mezzo attualmente disponibile, nell’ambito del nostro Paese.
Il D.Lgs 206/2005, noto come Codice del Consumo, disciplina la materia della pubblicità commerciale da una prospettiva che definisce la corretta informazione dovuta al consumatore, unitamente alla trasparenza e al principio della buona fede contrattuale.
In particolare, è illustrata come pratica commerciale aggressiva una sollecitazione continua, e non richiesta, all’acquisto di prodotti o servizi, sia con telefonate che comunicazioni via e-mail, fax o posta tradizionale. Tuttavia, gli strumenti di difesa non risultano particolarmente efficaci, nella misura in cui la norma rimanda al Registro delle opposizioni, da un lato, e prevede il necessario consenso dell’interessato ad accettare l’instaurarsi di un rapporto contrattuale.
Nei casi in cui, infine, si ravvisi un illecito penale, è consigliabile rivolgersi in modo tempestivo all’Autorità Giudiziaria.